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Obbligo di soccorso agli animali - Nuovo Codice della Strada
         Obbligo di soccorso stradale agli animali - 17/08/2010
  • Sono entrate in vigore il 13 agosto le nuove disposizioni di Legge in materia di soccorso agli animali vittime di incidenti stradali, secondo quanto stabilito dalla Legge 29 luglio 2010 n.120 di riforma del Codice della strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171): lo rende noto la LAV pubblicando una Guida pratica con informazioni su “cosa fare” e “a chi rivolgersi” se un animale è coinvolto in un incidente stradale.

    L’articolo 31 della Legge (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) introduce l’importante principio che anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali, grazie agli emendamenti proposti dalla LAV nel corso dell’iter parlamentare, sostenuti dai deputati e senatori dell’Intergruppo Parlamentare Animali.

    Ecco le novità per gli animali e gli automobilisti:
    • soccorrere gli animali feriti diventa un diritto-dovere, con l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.

    • Lo “stato di necessità” per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada, potrà trovare finalmente applicazione. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, viola il Codice della Strada.

    • I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila sono equiparati a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie: un significativo passo in avanti e il riconoscimento dell'importante lavoro svolto a tutela degli animali.

    Ogni anno sono molte migliaia gli animali vittime di incidenti sulle nostre strade: basti pensare che circa l’80% degli animali domestici purtroppo ancora abbandonati ogni anno in Italia – stimati dalla LAV in circa 130.000 all’anno (50 mila cani e 80 mila gatti) – sono coinvolti in incidenti stradali anche mortali. E non è raro che anche molte altre specie animali subiscano gravi danni su strada.

    "Questa riforma - sottolinea la LAV - finalmente riconosce il diritto-dovere al soccorso di così numerosi animali, perlopiù ignorati nelle statistiche nazionali relative agli incidenti stradali, e ci fa avanzare sul piano dell’educazione civica. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come “esseri senzienti”, capaci cioè di provare dolore e gioia, importante principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea."

    In sintesi, ecco “a chi rivolgersi” per prestare soccorso a un animale ferito:

    Corpo Forestale dello Stato, tel. 1515 
    Carabinieri, tel. 112
    Polizia di Stato, tel. 113 - questure.poliziadistato.it
    Guardia di Finanza, tel. 117 -  
    Polizie Municipali-Locali-Provinciali – Centralini Comuni e Province - http://www.comuni-italiani.it/
    Vigili del Fuoco, tel. 115
    Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, tel. 1530 - 
    Servizi Veterinari Aziende USL (devono avere reperibilità anche notturna e festiva)
    Uffici Veterinari del Ministero della Salute (Uvac e Pif)
    Anagrafe canina nazionale
    Centri di recupero fauna selvatica

    Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in Veneto attraverso la figura del “cinovigile”, a livello comunale.

    Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.

    Le associazioni: non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.



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